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16:27 11 maggio 2009 Versione Stampabile Segnala
Lo Stato non escluda le famiglie italiane vittime di usura dall'accesso al Fondo di Solidarietà!

Denuncia della Consulta Nazionale Antiusura:

 

Lo Stato non escluda

le famiglie italiane vittime di usura dall’accesso al Fondo di solidarietà!

 

La Consulta Nazionale Antiusura sarà ascoltata martedì 12 maggio dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge C.2364 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (già approvato dal Senato).

La Consulta chiederà alla Camera dei Deputati di sostenere l’emendamento, più volte proposto e ripetutamente disatteso, che prevede espressamente il diritto all’accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarietà per le persone fisiche e le famiglie vittime di usura, colmando così la grave lacuna contenuta nel disegno di legge: la totale assenza di alcuna previsione di solidarietà in favore delle famiglie non esercenti attività economiche, ma al contempo vittime dell’odioso reato di usura.

L’apertura alle famiglie (che già in base all’art.15 della stessa legge 108/96 possono godere, attraverso la mediazione delle Fondazioni, del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura) risultava la vera novità del disegno di legge allorquando lo stesso venne per la prima volta presentato in Parlamento (d.d.l. 1811 della XV° Legislatura, comunicato alla Presidenza del Senato il 25.9.2007).

All’epoca La Consulta Nazionale Antiusura salutò con estrema soddisfazione la novella (la soppressione dell’esclusivo riferimento agli esercenti le attività economiche), ma si dovette ben presto ricredere in quanto la stessa venne, senza alcuna spiegazione e in difformità alle stesse finalità indicate nelle premesse al disegno di legge, espunta già in sede di primi emendamenti e mai più reinserita.

Per le vittime dell’usura la legge 108/96 (art.14), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato (oltre all’eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell’essere esercenti un’«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, si rivolgono comunque al prestito usurario.

Al contempo, come è altrettanto noto, la stessa legge 108/96 ha istituito il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura» attribuendone le risorse ai Confidi (nella misura del 70%) ed alle Fondazioni ed Associazioni antiusura (nella misura del 30%) con lo scopo, per queste ultime, di prestare garanzie alle banche e intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti «a soggetti che …incontrano difficoltà di accesso al credito» (art. 15 legge 108/96).

Per un verso, dunque, la finalità della legislazione in argomento si rivela nella fase patologica del fenomeno (art.14 legge 108/96), spezzando il rapporto di sottomissione materiale e psicologica che lega la vittima (esercente attività economica) all’usuraio, mediante l’intervento di un sostegno economico che mira al reinserimento nell’economia legale della persona offesa dal reato.

Per altro verso, la stessa normativa (art.15 legge 108/96) è finalizzata a prevenire il ricorso al prestito usurario sostenendo finanziariamente i soggetti indebitati, siano essi indifferentemente esercenti attività economiche o persone fisiche, lavoratori dipendenti o pensionati.

Non si può non rilevare la contraddizione interna al sistema: lo Stato sostiene le famiglie (non esercenti attività economiche) e le imprese nella prevenzione all’usura (art.15 legge 108/96), riconoscendo dunque il potenziale coinvolgimento di ampi strati sociali nel fenomeno usurario, ma esclude le prime dagli interventi di solidarietà (art.14 legge 108/96).

Tale illogico andamento normativo ha ingenerato una evidente disparità di trattamento, laddove non è dato comprendere la ratio della esclusione delle famiglie dalla solidarietà in quanto vittime di usura, se poi le stesse famiglie (al pari degli imprenditori) possono usufruire degli interventi diretti a prevenire il ricorso al debito usurario.

La disciplina costituzionale della famiglia, come confermato da un parere di legittimità costituzionale redatto da tredici illustri costituzionalisti che la Consulta Nazionale Antiusura ha già fatto tenere alla Commissione Giustizia, richiede (art.31 Cost.) che il legislatore sia attento a non perdere le occasioni in cui i compiti costituzionali spettanti alla famiglia possano essere sostenuti o agevolati.

L’esplicito riferimento costituzionale permette di cogliere l’esistenza di un vuoto nella legge vigente non colmato dal disegno di legge già approvato dal Senato.

Pertanto, l’omissione di ogni considerazione della famiglia manifesta uno scarso apprezzamento per il ruolo imperativo e sollecitatorio della Carta Costituzionale nella direzione della solidarietà che non può essere negata a chi versa in stato di bisogno.

L’omissione di una norma, che consenta anche alle famiglie l’accesso ai benefici di legge antiusura, sarebbe in palese contrasto con il dettato costituzionale.

La conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell’aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare (ad esempio il contributo spese legali per la costituzione di parte civile nel relativo processo per usura, ovvero erogazioni a titolo di beneficenza per sostenere le primarie esigenze di vita della famiglia prostrata anche dal debito usurario e, al contempo, priva delle condizioni soggettive per l’accesso ai canali ufficiali del credito).

Con l’esclusione di qualsiasi previsione di ristoro, com’è possibile chiedere alle vittime di usura di sporgere denunzia, sostenere le spese legali di un processo, sopravvivere per anni finchè le indagini, peraltro non facili perché legate al sommerso e a volte al mondo della malavita organizzata, non siano concluse?

Quale vantaggio può ottenere una famiglia dalla denuncia? Nessuno! O meglio, l’eventuale denuncia può solo aggravare la situazione del nucleo familiare e dei suoi membri più esposti ad estorsioni e a vendette, emarginati e sotto schiaffo, costretti a vivere ai margini della società e a serio rischio di scelte di vita di manovalanza.     

Può lo Stato chiedere questo ai suoi cittadini?

Infatti la denuncia, che pur viene sollecitata, sarebbe soltanto un atto di coraggio che la vittima persona fisica si trova ad affrontare in solitudine e senza il sostegno finanziario indispensabile sia per rimediare alle ragioni che l’hanno indotta al debito usurario (e che sono le stesse che le avrebbero potuto consentire l’accesso al Fondo di prevenzione), sia per contrastare efficacemente, mediante la costituzione di parte civile, la difesa di cui ha la possibilità di godere l’usuraio in sede processuale.

Dal punto di vista della vittima viene meno la convenienza alla denuncia, che non sarebbe legata ad un’occasione di riscatto morale e materiale; dal punto di vista dello Stato viene fortemente ridimensionata la prospettiva di ottenere il risultato che la legislazione antiusura si propone di conseguire, e cioè l’emersione del fenomeno criminoso.

L’usura non è certamente limitata al solo segmento degli esercenti attività di tipo economico-imprenditoriale, ma coinvolge ampi strati sociali incidendo sull’economia nazionale nella sua più ampia accezione piuttosto che nella parte più ristretta dell’economia delle aziende che, tra l’altro, è intimamente legata al segmento famiglia.

Anche per i soggetti privati – famiglie, non esercenti attività economiche di tipo imprenditoriale, si può prevedere, quali vittime di usura, l’accesso al Fondo di solidarietà mediante la concessione di un mutuo a tasso zero, sempre di importo non superiore al danno derivante dagli interessi e altri vantaggi usurari versati all’autore del reato.

Tale mutuo, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente, può essere finalizzato al ripianamento delle posizioni debitorie personali, al fine di vedere sanata l’economia familiare e rimosso lo stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito.

Peraltro, l’esperienza delle 27 Fondazioni antiusura e della Consulta Nazionale Antiusura Onlus nell’utilizzo del Fondo per la prevenzione (art.15 legge 108/96) e i dati relativi alle escussioni delle somme poste a garanzia dei finanziamenti concessi ai soggetti privati evidenziano che la percentuale dei rientri è molto elevata, a differenza dei dati relativi alle insolvenze dei mutui ex art. 14 legge 108/96 concessi ai soggetti esercenti attività economiche di tipo imprenditoriale.

La concessione del mutuo alle famiglie usurate, dunque,  non costituisce una misura puramente socio-assistenziale, ma uno strumento, oltre che di solidarietà, di effettivo contrasto al fenomeno dell’usura ed è falso affermare che esistono difficoltà insormontabili per il rientro delle somme concesse a titolo di mutuo.

Tali considerazioni dovrebbero, da sole, motivare il legislatore a scelte innovative e dirompenti anche e soprattutto nel presente momento storico, segnato da una crisi economica senza precedenti (sono oltre due milioni e cinquecentomila le famiglie a rischio di usura) e nel quale il ricorso al debito usurario per la contemporanea difficoltà di accesso al credito legale sembra essere, purtroppo, concreto e attuale.

La Consulta Nazionale Antiusura auspica, dunque, che il Parlamento accolga i rilievi sulla illegittima e ingiusta esclusione delle famiglie vittime di usura dall’accesso al Fondo di solidarietà e provveda, senza più alcun indugio, a colmare la evidente incostituzionalità dell’attuale vuoto normativo.

 

Bari, 11 maggio 2009        



Articolo su "Avvenire" del 24/05/2009: "Famiglie escluse dai fondi antiusura"

Articolo su "Avvenire" del 24/05/2009: "I giuristi: riforma incostituzionale"


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