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Sospensione delle rate del mutuo

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sospensione_mutuoAttualmente chi vuole sospendere le rate del mutuo perché in difficoltà nel pagamento ha due possibilità:
- accedere al “Fondo di solidarietà” gestito dal Governo
- accedere alla moratoria ABI del “Piano Famiglie”

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa
La domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per ottenere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui può essere presentata a partire dal 15 novembre 2010 presso la Banca che ha erogato il mutuo utilizzando questo modello di richiesta, per la cui compilazione si raccomanda la visione delle “Linee guida”.


Il Regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 7 giugno 2010, n.132) stabilisce che per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno degli eventi di seguito indicati verificatisi successivamente alla stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità da parte del beneficiario di provvedere al pagamento delle rate alla loro naturale scadenza:
1. Perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro.
2. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare che sia percettore di reddito pari ad almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario.
3. Pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda per un importo annuo non inferiore a 5.000,00 euro.
4. Spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile oggetto di mutuo sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo non inferiore a 5.000,00 euro e gravanti direttamente sul nucleo familiare del beneficiario.
5. Aumento della rata di mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, dovuto alle variazioni dei tassi di interesse, nella misura del 25% nel caso di rate semestrali e del 20% per quelle trimestrali e mensili.

La sospensione può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all'Euribor o all'Irs), dunque spread escluso.
Il mutuo deve essere “in corso di ammortamento” e, pertanto, l'ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti.


Accordo ABI per la Sospensione delle rate dei mutui (“Piano Famiglie”)

Presentando domanda entro il 31 luglio è possibile accedere alla moratoria prevista dall'Associazione Bancaria Italiana nell'ambito del “Piano Famiglie” che prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi:


Le due misure a confronto
- Le spese notarili della pratica e soprattutto gli interessi che maturano durante la sospensione, nel Piano Famiglie restano a carico del cliente; con il Fondo di Solidarietà saranno invece interamente a carico della banca, che potrà a sua volta richiedere il rimborso al Fondo (20 milioni di euro, esauriti i quali terminano le erogazioni), ma solo limitatamente al “parametro di riferimento” del tasso di interesse applicato (l'Euribor o l'Irs).
- Con il Fondo di Solidarietà è possibile chiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi e per importi dei mutui fino a 250mila euro; il Piano Famiglie dell'Abi prevede un limite a 150mila.
- Con il Fondo di Solidarietà sono più ampie le situazioni che possono portare allo stop dei pagamenti.
- Infine l'accesso al Fondo può essere richiesto anche in caso di pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare non inferiori a 5mila euro all'anno o di ristrutturazioni straordinarie dell'immobile oggetto di mutuo. Oppure anche in seguito a un aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili.

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