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Accesso delle Famiglie al Fondo di Solidarietà

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 fondoLa Consulta Nazionale Antiusura ritiene necessaria e indispensabile, oltre che in armonia con il dettato costituzionale, l'apertura del Fondo di Solidarietà ex lege 108/96 anche alle famiglie non esercenti attività economiche di tipo imprenditoriale.

Per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 108/96, nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essereesercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario.

Al contempo, come è altrettanto noto, la stessa legge 108/96 ha istituito il «Fondo per la Prevenzione del fenomeno dell'usura» attribuendone le risorse ai Confidi (nella misura del 70%) ed alle Fondazioni ed Associazioni antiusura (nella misura del 30%) con lo scopo, per queste ultime, di prestare garanzie alle banche e intermediari finanziari per la concessione di finanziamenti «a soggetti che …incontrano difficoltà di accesso al credito» (art. 15 legge 108/96).
Per un verso, dunque, la finalità della legislazione in argomento si rivela nella fase patologica del fenomeno (art.14 legge 108/96), spezzando il rapporto di sottomissione materiale e psicologica che lega la vittima (esercente attività economica) all'usuraio, mediante l'intervento di un sostegno economico che mira al reinserimento nell'economia legale della persona offesa dal reato.

Per altro verso, la stessa normativa (art.15 legge 108/96) è finalizzata a prevenire il ricorso al prestito usurario sostenendo finanziariamente i soggetti indebitati, siano essi indifferentemente esercenti attività economiche o persone fisiche, lavoratori dipendenti o pensionati.
Non si può non rilevare la contraddizione interna al sistema: lo Stato sostiene le famiglie (non esercenti attività economiche) e le imprese nella prevenzione all'usura (art. 15 legge 108/96), riconoscendo dunque il potenziale coinvolgimento di ampi strati sociali nel fenomeno usurario, ma esclude le prime dagli interventi di solidarietà (art. 14 legge 108/96).

Tale illogico andamento normativo ha indubbiamente ingenerato una evidente disparità di trattamento, laddove non è dato comprendere la ratio della esclusione delle famiglie dalla solidarietà in quanto vittime di usura, se poi le stesse famiglie (al pari degli imprenditori) possono usufruire degli interventi diretti a prevenire il ricorso al debito usurario.

A) La disciplina costituzionale della famiglia, come confermato dall'allegato parere di legittimità costituzionale degli emendamenti proposti di questa Consulta Nazionale Antiusura, richiede (art.31 Cost.) che il legislatore sia attento a non perdere le occasioni in cui i compiti costituzionali spettanti alla famiglia possano essere sostenuti o agevolati.
L'esplicito riferimento costituzionale permette di cogliere l'esistenza di un vuoto nella legge vigente non colmato dal disegno di legge già approvato dal Senato e attualmente giacente alla Camera giacché anch'esso esclude le famiglie dal beneficio dell'accesso al fondo di solidarietà.
Pertanto, l'omissione di ogni considerazione della famiglia manifesta una scarso apprezzamento per il ruolo imperativo e sollecitatorio della Carta Costituzionale nella direzione della solidarietà che non può essere negata a chi versa in stato di bisogno.
L'omissione di una norma, che consenta anche alle famiglie l'accesso ai benefici di legge antiusura, sarebbe dunque in palese contrasto con il dettato costituzionale.
La conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare (ad esempio il contributo spese legali per la costituzione di parte civile nel relativo processo per usura, ovvero erogazioni a titolo di beneficenza per sostenere le primarie esigenze di vita della famiglia prostrata dal debito usurario e, al contempo, priva delle condizioni soggettive per l'accesso ai canali ufficiali del credito…).
Con l'esclusione di qualsiasi previsione di ristoro, com'è possibile chiedere alle vittime di usura di sporgere denunzia, sostenere le spese legali di un processo, sopravvivere per anni finchè le indagini, peraltro non facili perché legate al sommerso e a volte al mondo della malavita organizzata, non siano concluse?
Quale vantaggio può ottenere una famiglia dalla denuncia? Nessuno! O meglio, l'eventuale denuncia può solo aggravare la situazione del nucleo familiare e dei suoi membri più esposti ad estorsioni e a vendette, emarginati e sotto schiaffo, costretti a vivere ai margini della società e a serio rischio di scelte di vita di manovalanza.
La denuncia diventa esclusivamente un atto di coraggio: infatti la vittima persona fisica si trova ad affrontare questa nuova situazione in solitudine e senza il sostegno finanziario indispensabile sia per rimediare alle ragioni che l'hanno indotta al debito usurario (e che sono le stesse che le avrebbero potuto consentire l'accesso al Fondo di prevenzione), sia per contrastare efficacemente, mediante la costituzione di parte civile, la difesa di cui ha la possibilità di godere l'usuraio in sede processuale.

Dal punto di vista della vittima viene meno la convenienza alla denuncia e una possibilità di riscatto morale ed esistenziale; dal punto di vista dello Stato viene fortemente ridimensionato il risultato che la legislazione antiusura si propone di conseguire, e cioè l'emersione del fenomeno criminoso con la conseguente liberazione dell'economia del pesante fardello del credito illegale.
L'usura non è certamente limitata al solo segmento degli esercenti attività di tipo economico-imprenditoriale, ma coinvolge ampi strati sociali incidendo sull'economia nazionale (nella sua più ampia accezione). La vigente normativa, invece, fa riferimento solo alla parte più ristretta dell'economia delle aziende che, tra l'altro, è intimamente legata (cfr. fenomeno della riduzione dei consumi) al segmento famiglia.
Anche per i soggetti privati / famiglie, non esercenti attività economiche di tipo imprenditoriale, si può prevedere, quali vittime di usura, l'accesso al Fondo di Solidarietà mediante la concessione di un mutuo a tasso zero, sempre di importo non superiore al danno derivante dagli interessi e altri vantaggi usurari versati all'autore del reato.
Tale mutuo, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente, può essere finalizzato al ripianamento delle posizioni debitorie personali, al fine di vedere sanata l'economia familiare e rimosso lo stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito.

B) Peraltro, l'esperienza delle 27 Fondazioni Antiusura che si riconoscono nella Consulta Nazionale Antiusura Onlus nell'utilizzo del Fondo per la prevenzione (art.15 legge 108/96) e i dati relativi alle escussioni delle somme poste a garanzia dei finanziamenti concessi ai soggetti privati evidenziano che la percentuale dei rientri è molto elevata, a differenza dei dati relativi alle insolvenze dei mutui ex art. 14 legge 108/96 concessi ai soggetti esercenti attività economiche di tipo imprenditoriale.
Nell'ottica sopra delineata, dunque, la concessione del mutuo alle famiglie usurate non costituisce una misura puramente socio-assistenziale, ma uno strumento, oltre che di solidarietà, di effettivo contrasto al fenomeno dell'usura ed è falso affermare che esistono difficoltà insormontabili per il rientro delle somme concesse a titolo di mutuo.
Tali considerazioni dovrebbero, da sole, motivare il legislatore a scelte innovative e dirompenti anche e soprattutto nel presente momento storico, segnato da una crisi economica senza precedenti (sono oltre due milioni e cinquecentomila le famiglie a rischio di usura) e nel quale il ricorso al debito usurario per la contemporanea difficoltà di accesso al credito legale sembra essere, purtroppo, concreto e attuale.

 

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